IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2001 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Umbria, fino al 31 dicembre 2002; Considerato che il perdurare di condizioni meteoclimatiche avverse ha aggravato lo stato di crisi idrica nella regione Umbria; Vista la nota del 21 giugno 2002 con la quale la giunta regionale dell'Umbria ha segnalato la necessita' di porre in essere tutte le iniziative urgenti in relazione alle fonti di approvvigionamento idrico; Ritenuto quindi, necessario disporre le necessarie misure straordinarie per consentire il superamento dello stato di emergenza; Acquisita l'intesa della regione Umbria; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Il presidente della regione Umbria e' nominato commissario delegato per tutte le attivita' finalizzate a fronteggiare lo stato di emergenza in relazione alla crisi idrica che ha colpito la regione Umbria. 2. Sono attribuiti al commissario delegato-presidente della regione Umbria i poteri per l'espletamento delle attivita' finalizzate a consentire il superamento della crisi idrica inerenti all'approvvigionamento e alla distribuzione delle acque ad uso civile, agricolo ed industriale.