IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  l'art.  107,  comma  1,  lettera c), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
24 maggio 2001 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza
in  relazione  alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito
la regione Umbria, fino al 31 dicembre 2002;
  Considerato  che il perdurare di condizioni meteoclimatiche avverse
ha aggravato lo stato di crisi idrica nella regione Umbria;
  Vista  la  nota del 21 giugno 2002 con la quale la giunta regionale
dell'Umbria  ha  segnalato  la necessita' di porre in essere tutte le
iniziative  urgenti  in  relazione  alle  fonti di approvvigionamento
idrico;
  Ritenuto   quindi,   necessario   disporre   le  necessarie  misure
straordinarie per consentire il superamento dello stato di emergenza;
  Acquisita l'intesa della regione Umbria;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.

  1.  Il  presidente  della  regione  Umbria  e' nominato commissario
delegato  per  tutte le attivita' finalizzate a fronteggiare lo stato
di emergenza in relazione alla crisi idrica che ha colpito la regione
Umbria.
  2. Sono attribuiti al commissario delegato-presidente della regione
Umbria  i  poteri  per  l'espletamento  delle attivita' finalizzate a
consentire    il    superamento    della    crisi   idrica   inerenti
all'approvvigionamento  e  alla  distribuzione  delle  acque  ad  uso
civile, agricolo ed industriale.